Surroga mutuo e surrogazione con portabilità del decreto Bersani

L’atto di surroga del mutuo è l’atto che permette ad una banca di subentrare ad un’altra nell’ipoteca, e sostituisce l’atto di cancellazione e quello di iscrizione della nuova ipoteca. L’ atto di surroga del mutuo è lo strumento attraverso il quale si realizza la portabilità del mutuo.

Portabilità del mutuo e surrogazione:

La surrogazione è fattibile solo se viene finanziato l’importo residuo del mutuo originario: se superiore si deve procedere con una nuova pratica.

Siamo difatto in una situazione in cui si può ottenere la sostituzione del mutuo con la surroga senza pagare. Se pensiamo a tutti coloro che hanno contratto mutui a tasso variabile, magari con uno spread anche di poco superiore all’ 1%, questo è un momento davvero favorevole per la sostituzione del mutuo e non solo in termini di convenienza economica, ma anche e soprattutto in termini di tranquillità, tanto più che gli spreads applicati oggi da alcuni istituti di credito con noi convenzionati sono davvero molto interessanti.

Surrogare con noi, ha in effetti dei reali vantaggi , che in sintesi sono:

  • Eliminazione totale delle spese notarili
  • Eliminazione totale dell’imposta sostitutiva
  • Eliminazione totale della penale vecchio mutuo
  • Eliminazione totale spese di istruttoria
  • Eliminazione totale spese di perizia
  • Eliminazione totale spese di assicurazione scoppio e incendio

…e non è nemmeno richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente!

Portabilità del mutuo surrogazione

Nell’ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L’annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La surrogazione per volonta’ del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali”.

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